lunedì 26 gennaio 2009

Il sistema degli adempimenti documentali in
materia di rifiuti

si articola in tre parti fondamentali
strettamente collegate ed individuate
nel formulario di identificazione, nei
registri di carico e scarico e nella dichiarazione
annuale MUD.
Il primo di questi adempimenti costituisce
l’anello di chiusura rispetto ai due rimanenti:
l’emissione del formulario di identificazione
dei rifiuti ha la funzione, infatti, di collegare
le informazioni tra i diversi soggetti
coinvolti (produttore, trasportatore, destinatario
finale) e di delineare in via definitiva il
quadro delle responsabilità dei singoli soggetti
intervenuti.
Soggetti obbligati ed esclusi
Il principio ispiratore dell’obbligo di emissione
del formulario è quello per cui ogni
trasporto di rifiuti effettuato da enti o
imprese deve essere accompagnato da un
formulario di identificazione.
Le eccezioni a questa regola generale (per
cui evidentemente non è richiesto il formulario)
sono costituite da:
• trasporto di rifiuti urbani effettuato dal
soggetto che gestisce la raccolta;
• trasporti di rifiuti che non eccedano i 30
Kg/giorno o 30 l/giorno effettuato dal
produttore degli stessi;
• raccolta e trasporto di rifiuti effettuate
da soggetti abilitati allo svolgimento
delle attività medesime in forma ambulante,
limitatamente ai rifiuti che
formano oggetto del loro commercio;
• i rivenditori firmatari degli accordi e
contratti di programma per l’attività di
ritiro, trasporto e stoccaggio di beni durevoli.
Modalità di compilazione
Il formulario deve essere redatto su apposito
bollettario a ricalco, deve essere numerato
progressivamente e vidimato gratuitamente e
senza bolli dall’Ufficio del Registro o dalla
Camera di Commercio.
Prima dell’utilizzo del primo formulario, sul
registro IVA-acquisti della Ditta, deve essere
annotata, cioè registrata, la fattura di
acquisto del bollettario da cui risultano gli
estremi seriali e numerici del bollettario.
Il formulario deve essere emesso (cioè datato
e firmato) dal produttore del rifiuto o
dal detentore o dal soggetto che effettua il
trasporto e deve contenere i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del
detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto (la
quantità dei rifiuti può essere scritta in modo
presunto alla partenza o verificata a destinazione);
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
Il formulario di identificazione deve essere
infine controfirmato dal trasportatore, nonché
redatto in quattro esemplari di cui:
• una copia rimane presso il mittente;
• delle altre 3 copie, firmate e datate in
arrivo dal destinatario:
• una rimane al destinatario;
• una viene acquisita dal trasportatore;
• una viene restituita al mittente.
Le copie del formulario devono essere conservate
per cinque anni.
Il formulario sostituisce tutti gli altri documenti
previsti per il trasporto di rifiuti ad
esclusione dei:
• trasporti di rifiuti aventi le caratteristiche
delle merci pericolose, sottoposte a
normativa ADR e RID,
• trasporti transfrontalieri di rifiuti
(disciplinati dal Reg. 259/93),4
per cui i rifiuti devono essere accompagnati,
oltre che dal formulario, anche dalla documentazione
prescritta dalle singole discipline.
Collegamento tra formulario e registri di
carico e scarico.
Il collegamento esistente tra formulario di
identificazione e registri di carico e scarico
dei rifiuti prodotti e gestiti avviene presso
ciascuno dei soggetti obbligati alla tenuta
del registro e coinvolti nella stessa operazione
di gestione dei rifiuti per mezzo di una
duplice annotazione:
• gli estremi identificativi del formulario
devono essere riportati, in corrispondenza
dell’annotazione dei rifiuti oggetto
del trasporto, sul registro di carico
e scarico del mittente (operazione di scarico),
del destinatario (in carico), ed
eventualmente del trasportatore terzo;
• il numero progressivo del registro di carico
e scarico deve essere riportato
nell’apposito spazio (lasciato libero)
sulla propria copia del formulario che
accompagna i rifiuti trasportati.
Per tutti i soggetti (per il mittente, trasportatore
e destinatario) coinvolti, si verifica
quindi una corrispondenza perfetta tra
formulario ed il singolo registro di carico
e scarico.
Responsabilità connesse all’emissione del
formulario
Il Decreto Ronchi ha introdotto il principio
di responsabilizzazione di tutti i soggetti
coinvolti nella produzione, distribuzione,
utilizzazione e nel consumo dei beni da cui
originano i rifiuti: ciò si traduce in un sistema
di responsabilità interconnesse a carico
di tutti soggetti coinvolti (dal produttore
al trasportatore, al destinatario). Secondo
l’art. 10 del Decreto-Ronchi, il conferimento
di propri rifiuti a terzi autorizzati non è sufficiente
ad escludere ogni responsabilità del
produttore (che potrà, ad esempio, essere
chiamato a rispondere dello smaltimento
illecito o abbandono dei rifiuti effettuato dal
trasportatore a sua insaputa). Il produttore o
detentore, per essere esente da ogni responsabilità,
deve:
• aver ricevuto il formulario di identificazione
entro tre mesi dal conferimento;
ovvero, in alternativa
• allo scadere del 90esimo giorno, comunicare
alla Provincia la mancata ricezione
del formulario.
La responsabilità del produttore di rifiuti
non si esaurisce, quindi, con la semplice
consegna dei rifiuti al trasportatore, ma si
accompagna al rifiuto prodotto fino alla
scadenza dei tre mesi dalla consegna al
trasportatore, termine entro cui quest’ultimo
deve restituire il formulario di identificazione
con la prova della legittima
destinazione dei rifiuti.
Sanzioni
Le sanzioni previste in caso di violazione
dell’obbligo di emissione e tenuta dei formulari
sono fondamentalmente a carattere
amministrativo, e comportano, per la maggior
parte, il pagamento di una sanzione pecuniaria.
Occorre tuttavia fare attenzione in quanto la
sanzione amministrativa viene applicata da
parte dell’organo di controllo (la Provincia)
per ogni illecito commesso: se cioè si accerta
la mancata emissione del formulario
per un certo numero di trasporti, la sanzione
complessiva sarà pari alle somma delle singole
sanzioni applicate per ogni illecito
commesso. Considerando che essa è di
ammontare spesso molto elevato, si può incorrere
in oneri complessivamente estremamente
pesanti.
Sanzioni previste:
• in caso di effettuazione di trasporto di
rifiuti senza il formulario di identificazione,
• o nel caso in cui i dati riportati sul formulario
siano incompleti o inesatti,
è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria
da 1549,00 a 9296,00 Euro.
Nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi è
prevista, oltre alla sanzione pecuniaria, anche
la pena dell’arresto fino a 2 anni.
Se le indicazioni contenute nel formulario
sono incomplete o inesatte ma contengono
tutti gli elementi per ricostruire le informazioni
dovute per legge e nel caso di mancato
invio alle autorità competenti e di mancata
conservazione del formulario si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da
258,00 a 1549,00 Euro.

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