martedì 27 gennaio 2009

il D.Lgs. 209/2003 disciplina:
- le misure finalizzate alla prevenzione della produzione dei rifiuti provenienti dai veicoli, con
particolare riferimento alla riduzione delle sostanze pericolose in essi contenute, da adottarsi fin
dalla fase di progettazione dei veicoli;
- le prescrizioni da osservare in fase di progettazione di nuovi veicoli, favorendo in tal modo il
recupero dei veicoli e dei relativi componenti e materiali e, al fine di ridurre il volume dei rifiuti
da smaltire, incrementando lo sviluppo del mercato dei materiali recuperati dalla demolizione,
privilegiandone il reimpiego ed il riciclaggio;
- le azioni volte a favorire il riciclaggio di tutte le componenti metalliche e non metalliche e di tutte
le materie plastiche;
- le misure atte a garantire il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei veicoli fuori uso, in
condizioni ambientalmente compatibili, con il coinvolgimento di tutti gli operatori economici
coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli, fin dalla fase di progettazione;
- la responsabilità dei diversi operatori economici coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli a fine
vita.
Il decreto è composto da 15 articoli e corredato di quattro allegati tecnici:
• Allegato I: requisiti relativi al centro di raccolta e all’impianto di trattamento dei veicoli fuori
uso;
• Allegato II: materiali e componenti ai quali non si applica il divieto di produzione ed immissione
sul mercato;
• Allegato III: parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo;
• Allegato IV: requisiti minimi per il certificato di rottamazione.
Campo di applicazione e definizioni
Il campo di applicazione, conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2000/53/CE, riguarda:
• i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all’allegato II, alla direttiva
70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con
esclusione dei tricicli a motore;
• i veicoli fuori uso, ossia i veicoli a fine vita che rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi
dell’articolo 6 del D.Lgs. 22/1997, attualmente sostituito dall’articolo 183 del D.Lgs. 152/2006
(comma 1, lettera a).
Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano le disposizioni relative:
• all’obbligo del proprietario o detentore di consegnare il veicolo a fine vita ad un centro
autorizzato di raccolta direttamente a tramite il concessionario o il costruttore della casa
costruttrice;
• all’obbligo, per i centri di raccolta, di rispettare le norme tecniche stabilite dal decreto per il loro
trattamento.
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I produttori di veicoli a tre ruote devono, come i produttori degli altri veicoli ricadenti nel campo di
applicazione del decreto, provvedere a ritirare i veicoli stessi, organizzando, direttamente o
indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente
distribuiti sul territorio nazionale. La consegna deve avvenire senza che il detentore incorra in spese
a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo.
Importanti ai fini dell’applicazione della norma sono alcune definizioni introdotte dal decreto e non
presenti nella direttiva, quali: detentore, impianto di trattamento e centro di raccolta.
In particolare il “detentore” si identifica nel proprietario del veicolo o colui che lo detiene a
qualsiasi titolo (quindi il soggetto che lo consegna al centro di raccolta).
Si intende per “trattamento”, l’insieme delle attività di messa in sicurezza, di demolizione, di
pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di preparazione per lo smaltimento dei
rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento
del veicolo fuori uso e dei suoi componenti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso
un impianto di trattamento.
Quest’ultimo rappresenta, invece, l’impianto, autorizzato ai sensi degli articoli 27, 28 o 33 del
D.Lgs. 22/97 presso il quale sono effettuate tutte o alcune delle attività di trattamento.
Infine il “centro di raccolta”, rappresenta l’impianto di trattamento, autorizzato ai sensi degli
articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97, che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza
ed alla demolizione del veicolo fuori uso.
Si ricorda al riguardo che il sistema delle autorizzazioni (ordinarie e semplificate) è stato sostituito
dal Capo IV e dal Capo V del D.Lgs.152/2006.
Il decreto introduce anche alcune precisazioni relative alla definizione di “veicolo fuori uso”; in
particolare viene precisato che il veicolo fuori uso è “classificato rifiuto” e soggetto alla relativa
disciplina, alle seguenti condizioni:
a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto
autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso;
b) con la consegna al concessionario o gestore dell’automercato o della succursale della casa
costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione, deve rilasciare il
relativo certificato di rottamazione al detentore;
c) nel caso di veicoli rinvenuti da organi pubblici e non reclamati, così come disciplinato dal D.Lgs.
n. 460/99;
d) a seguito di specifico provvedimento dell’autorità amministrativa o giudiziaria;
e) in tutti i casi in cui il veicolo giacente in area privata risulta in evidente stato di abbandono.
Le condizioni descritte alle lettere a) e b) sono state introdotte dal D.Lgs.149/2006 per ottemperare
alle richieste della Commissione Europea che non aveva giudicato conformi alla legislazione
comunitaria il mancato rilascio, da parte del concessionario o gestore dell’automercato, del
certificato di rottamazione e, soprattutto, la previsione che il veicolo, privato delle targhe e
cancellato al PRA, potesse continuare a circolare su aree private senza essere avviato ai centri di
trattamento.
Restano esclusi dalla disciplina dei rifiuti, i veicoli d’epoca e i veicoli di interesse storico o
collezionistico o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all’uso o in pezzi smontati.
Ampio spazio, in linea con la direttiva europea e con la decisione 1600/2002 che istituisce il VI
Programma d’azione per l’ambiente, viene assegnato all’enunciazione delle azioni di prevenzione
che dovrebbero essere messe in atto, soprattutto, dai produttori dei veicoli con l’obiettivo di
prevenire il rilascio nell’ambiente di sostanze pericolose, di facilitare il reimpiego ed il riciclaggio
dei rifiuti derivanti dai veicoli fuori uso nonché di ridurre la quantità di rifiuti pericolosi da avviare
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allo smaltimento finale.

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