martedì 27 gennaio 2009

il D.Lgs. 209/2003 disciplina:
- le misure finalizzate alla prevenzione della produzione dei rifiuti provenienti dai veicoli, con
particolare riferimento alla riduzione delle sostanze pericolose in essi contenute, da adottarsi fin
dalla fase di progettazione dei veicoli;
- le prescrizioni da osservare in fase di progettazione di nuovi veicoli, favorendo in tal modo il
recupero dei veicoli e dei relativi componenti e materiali e, al fine di ridurre il volume dei rifiuti
da smaltire, incrementando lo sviluppo del mercato dei materiali recuperati dalla demolizione,
privilegiandone il reimpiego ed il riciclaggio;
- le azioni volte a favorire il riciclaggio di tutte le componenti metalliche e non metalliche e di tutte
le materie plastiche;
- le misure atte a garantire il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei veicoli fuori uso, in
condizioni ambientalmente compatibili, con il coinvolgimento di tutti gli operatori economici
coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli, fin dalla fase di progettazione;
- la responsabilità dei diversi operatori economici coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli a fine
vita.
Il decreto è composto da 15 articoli e corredato di quattro allegati tecnici:
• Allegato I: requisiti relativi al centro di raccolta e all’impianto di trattamento dei veicoli fuori
uso;
• Allegato II: materiali e componenti ai quali non si applica il divieto di produzione ed immissione
sul mercato;
• Allegato III: parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo;
• Allegato IV: requisiti minimi per il certificato di rottamazione.
Campo di applicazione e definizioni
Il campo di applicazione, conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2000/53/CE, riguarda:
• i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all’allegato II, alla direttiva
70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con
esclusione dei tricicli a motore;
• i veicoli fuori uso, ossia i veicoli a fine vita che rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi
dell’articolo 6 del D.Lgs. 22/1997, attualmente sostituito dall’articolo 183 del D.Lgs. 152/2006
(comma 1, lettera a).
Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano le disposizioni relative:
• all’obbligo del proprietario o detentore di consegnare il veicolo a fine vita ad un centro
autorizzato di raccolta direttamente a tramite il concessionario o il costruttore della casa
costruttrice;
• all’obbligo, per i centri di raccolta, di rispettare le norme tecniche stabilite dal decreto per il loro
trattamento.
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I produttori di veicoli a tre ruote devono, come i produttori degli altri veicoli ricadenti nel campo di
applicazione del decreto, provvedere a ritirare i veicoli stessi, organizzando, direttamente o
indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente
distribuiti sul territorio nazionale. La consegna deve avvenire senza che il detentore incorra in spese
a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo.
Importanti ai fini dell’applicazione della norma sono alcune definizioni introdotte dal decreto e non
presenti nella direttiva, quali: detentore, impianto di trattamento e centro di raccolta.
In particolare il “detentore” si identifica nel proprietario del veicolo o colui che lo detiene a
qualsiasi titolo (quindi il soggetto che lo consegna al centro di raccolta).
Si intende per “trattamento”, l’insieme delle attività di messa in sicurezza, di demolizione, di
pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di preparazione per lo smaltimento dei
rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento
del veicolo fuori uso e dei suoi componenti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso
un impianto di trattamento.
Quest’ultimo rappresenta, invece, l’impianto, autorizzato ai sensi degli articoli 27, 28 o 33 del
D.Lgs. 22/97 presso il quale sono effettuate tutte o alcune delle attività di trattamento.
Infine il “centro di raccolta”, rappresenta l’impianto di trattamento, autorizzato ai sensi degli
articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97, che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza
ed alla demolizione del veicolo fuori uso.
Si ricorda al riguardo che il sistema delle autorizzazioni (ordinarie e semplificate) è stato sostituito
dal Capo IV e dal Capo V del D.Lgs.152/2006.
Il decreto introduce anche alcune precisazioni relative alla definizione di “veicolo fuori uso”; in
particolare viene precisato che il veicolo fuori uso è “classificato rifiuto” e soggetto alla relativa
disciplina, alle seguenti condizioni:
a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto
autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso;
b) con la consegna al concessionario o gestore dell’automercato o della succursale della casa
costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione, deve rilasciare il
relativo certificato di rottamazione al detentore;
c) nel caso di veicoli rinvenuti da organi pubblici e non reclamati, così come disciplinato dal D.Lgs.
n. 460/99;
d) a seguito di specifico provvedimento dell’autorità amministrativa o giudiziaria;
e) in tutti i casi in cui il veicolo giacente in area privata risulta in evidente stato di abbandono.
Le condizioni descritte alle lettere a) e b) sono state introdotte dal D.Lgs.149/2006 per ottemperare
alle richieste della Commissione Europea che non aveva giudicato conformi alla legislazione
comunitaria il mancato rilascio, da parte del concessionario o gestore dell’automercato, del
certificato di rottamazione e, soprattutto, la previsione che il veicolo, privato delle targhe e
cancellato al PRA, potesse continuare a circolare su aree private senza essere avviato ai centri di
trattamento.
Restano esclusi dalla disciplina dei rifiuti, i veicoli d’epoca e i veicoli di interesse storico o
collezionistico o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all’uso o in pezzi smontati.
Ampio spazio, in linea con la direttiva europea e con la decisione 1600/2002 che istituisce il VI
Programma d’azione per l’ambiente, viene assegnato all’enunciazione delle azioni di prevenzione
che dovrebbero essere messe in atto, soprattutto, dai produttori dei veicoli con l’obiettivo di
prevenire il rilascio nell’ambiente di sostanze pericolose, di facilitare il reimpiego ed il riciclaggio
dei rifiuti derivanti dai veicoli fuori uso nonché di ridurre la quantità di rifiuti pericolosi da avviare
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allo smaltimento finale.

AUTODEMOLITORI

lunedì 26 gennaio 2009

registro carico e scarico dei rifiuti

Il registro di carico e scarico costituisce la
base informativa per la compilazione della
dichiarazione annuale MUD in quanto contiene
tutte le informazioni relative a quantità
e qualità dei rifiuti prodotti e/o trasportati,
recuperati, smaltiti, intermediati.
A sua volta, la principale fonte dei dati contenuti
nei registri sono i formulari di identificazione
dei rifiuti.
Soggetti obbligati
I soggetti obbligati alla tenuta del registro di
scarico e scarico sono fondamentalmente gli
stessi tenuti alla presentazione del MUD, ed
in particolare:
• i soggetti che effettuano a titolo
professionale attività di raccolta e
trasporto di rifiuti;
• i soggetti che svolgono le operazioni di
recupero e smaltimento dei rifiuti;
• i commercianti e gli intermediari di
rifiuti;
• le imprese agricole con un volume di
affari annuo superiore a € 7746,85,
limitatamente ai rifiuti pericolosi;
• imprese ed enti produttori di rifiuti
pericolosi;
• imprese ed enti produttori di rifiuti non
pericolosi:
• derivanti da lavorazioni industriali e
artigianali (fanno eccezione le
imprese artigiane che producono
esclusivamente rifiuti non pericolosi
e che hanno un numero di
dipendenti inferiore o uguale a 3);
• derivanti da attività di recupero e
smaltimento di rifiuti;
• fanghi prodotti da:
• potabilizzazione acque;
• altri trattamenti delle acque;
• depurazione delle acque
reflue;
• abbattimento di fumi;
• per quanto riguarda i rifiuti prodotti
dalle navi e da queste consegnati nei
porti:
• le autorità portuali, ove istituite, o le
autorità marittime;
• per quanto riguarda i rifiuti speciali non
assimilati conferiti al servizio pubblico
di raccolta in base a convenzione:
• i gestori del servizio pubblico;
• per quanto riguarda le attività di
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad
essi assimilati:
• i comuni
• i consorzi di comuni
• le comunità montane
che gestiscono in economia il servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
• le aziende speciali con finalità di
smaltimento dei rifiuti urbani e
assimilati.
Soggetti esclusi
I soggetti esclusi dall'obbligo di tenuta dei
registri di carico e scarico sono:
• imprenditori agricoli di cui all’art. 2135
del Codice civile (sempre per i rifiuti
non pericolosi; per i rifiuti pericolosi
solo se hanno un volume d’affari annuo
non superiore a 7746,85 €);
• imprese commerciali e di servizi
limitatamente ai rifiuti non pericolosi;
• piccoli imprenditori artigiani di cui
all’art. 2083 del Codice Civile che
hanno fino a 3 dipendenti, limitatamente
ai rifiuti non pericolosi;
• i produttori di rifiuti che conferiscono i
rifiuti al servizio pubblico di raccolta
sulla base di apposita convenzione. In
questo caso il MUD viene compilato dal
soggetto che gestisce tale servizio;
• soggetti che raccolgono e trasportano
rifiuti e abilitati allo svolgimento delle
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attività medesime in forma ambulante,
limitatamente ai rifiuti che formano
oggetto del loro commercio;
• rivenditori di beni durevoli firmatari,
tramite le proprie associazioni di
categorie, dei contratti e accordi di
programma;
• i raccoglitori e trasportatori in conto
proprio dei rifiuti da loro stessi prodotti;
• i produttori di rifiuti (pericolosi e non)
diversi da enti (ved. definizione all'art.
2082 del C.C.) e imprese.
e dall'amministratore.
Il sistema degli adempimenti documentali in
materia di rifiuti

si articola in tre parti fondamentali
strettamente collegate ed individuate
nel formulario di identificazione, nei
registri di carico e scarico e nella dichiarazione
annuale MUD.
Il primo di questi adempimenti costituisce
l’anello di chiusura rispetto ai due rimanenti:
l’emissione del formulario di identificazione
dei rifiuti ha la funzione, infatti, di collegare
le informazioni tra i diversi soggetti
coinvolti (produttore, trasportatore, destinatario
finale) e di delineare in via definitiva il
quadro delle responsabilità dei singoli soggetti
intervenuti.
Soggetti obbligati ed esclusi
Il principio ispiratore dell’obbligo di emissione
del formulario è quello per cui ogni
trasporto di rifiuti effettuato da enti o
imprese deve essere accompagnato da un
formulario di identificazione.
Le eccezioni a questa regola generale (per
cui evidentemente non è richiesto il formulario)
sono costituite da:
• trasporto di rifiuti urbani effettuato dal
soggetto che gestisce la raccolta;
• trasporti di rifiuti che non eccedano i 30
Kg/giorno o 30 l/giorno effettuato dal
produttore degli stessi;
• raccolta e trasporto di rifiuti effettuate
da soggetti abilitati allo svolgimento
delle attività medesime in forma ambulante,
limitatamente ai rifiuti che
formano oggetto del loro commercio;
• i rivenditori firmatari degli accordi e
contratti di programma per l’attività di
ritiro, trasporto e stoccaggio di beni durevoli.
Modalità di compilazione
Il formulario deve essere redatto su apposito
bollettario a ricalco, deve essere numerato
progressivamente e vidimato gratuitamente e
senza bolli dall’Ufficio del Registro o dalla
Camera di Commercio.
Prima dell’utilizzo del primo formulario, sul
registro IVA-acquisti della Ditta, deve essere
annotata, cioè registrata, la fattura di
acquisto del bollettario da cui risultano gli
estremi seriali e numerici del bollettario.
Il formulario deve essere emesso (cioè datato
e firmato) dal produttore del rifiuto o
dal detentore o dal soggetto che effettua il
trasporto e deve contenere i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del
detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto (la
quantità dei rifiuti può essere scritta in modo
presunto alla partenza o verificata a destinazione);
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
Il formulario di identificazione deve essere
infine controfirmato dal trasportatore, nonché
redatto in quattro esemplari di cui:
• una copia rimane presso il mittente;
• delle altre 3 copie, firmate e datate in
arrivo dal destinatario:
• una rimane al destinatario;
• una viene acquisita dal trasportatore;
• una viene restituita al mittente.
Le copie del formulario devono essere conservate
per cinque anni.
Il formulario sostituisce tutti gli altri documenti
previsti per il trasporto di rifiuti ad
esclusione dei:
• trasporti di rifiuti aventi le caratteristiche
delle merci pericolose, sottoposte a
normativa ADR e RID,
• trasporti transfrontalieri di rifiuti
(disciplinati dal Reg. 259/93),4
per cui i rifiuti devono essere accompagnati,
oltre che dal formulario, anche dalla documentazione
prescritta dalle singole discipline.
Collegamento tra formulario e registri di
carico e scarico.
Il collegamento esistente tra formulario di
identificazione e registri di carico e scarico
dei rifiuti prodotti e gestiti avviene presso
ciascuno dei soggetti obbligati alla tenuta
del registro e coinvolti nella stessa operazione
di gestione dei rifiuti per mezzo di una
duplice annotazione:
• gli estremi identificativi del formulario
devono essere riportati, in corrispondenza
dell’annotazione dei rifiuti oggetto
del trasporto, sul registro di carico
e scarico del mittente (operazione di scarico),
del destinatario (in carico), ed
eventualmente del trasportatore terzo;
• il numero progressivo del registro di carico
e scarico deve essere riportato
nell’apposito spazio (lasciato libero)
sulla propria copia del formulario che
accompagna i rifiuti trasportati.
Per tutti i soggetti (per il mittente, trasportatore
e destinatario) coinvolti, si verifica
quindi una corrispondenza perfetta tra
formulario ed il singolo registro di carico
e scarico.
Responsabilità connesse all’emissione del
formulario
Il Decreto Ronchi ha introdotto il principio
di responsabilizzazione di tutti i soggetti
coinvolti nella produzione, distribuzione,
utilizzazione e nel consumo dei beni da cui
originano i rifiuti: ciò si traduce in un sistema
di responsabilità interconnesse a carico
di tutti soggetti coinvolti (dal produttore
al trasportatore, al destinatario). Secondo
l’art. 10 del Decreto-Ronchi, il conferimento
di propri rifiuti a terzi autorizzati non è sufficiente
ad escludere ogni responsabilità del
produttore (che potrà, ad esempio, essere
chiamato a rispondere dello smaltimento
illecito o abbandono dei rifiuti effettuato dal
trasportatore a sua insaputa). Il produttore o
detentore, per essere esente da ogni responsabilità,
deve:
• aver ricevuto il formulario di identificazione
entro tre mesi dal conferimento;
ovvero, in alternativa
• allo scadere del 90esimo giorno, comunicare
alla Provincia la mancata ricezione
del formulario.
La responsabilità del produttore di rifiuti
non si esaurisce, quindi, con la semplice
consegna dei rifiuti al trasportatore, ma si
accompagna al rifiuto prodotto fino alla
scadenza dei tre mesi dalla consegna al
trasportatore, termine entro cui quest’ultimo
deve restituire il formulario di identificazione
con la prova della legittima
destinazione dei rifiuti.
Sanzioni
Le sanzioni previste in caso di violazione
dell’obbligo di emissione e tenuta dei formulari
sono fondamentalmente a carattere
amministrativo, e comportano, per la maggior
parte, il pagamento di una sanzione pecuniaria.
Occorre tuttavia fare attenzione in quanto la
sanzione amministrativa viene applicata da
parte dell’organo di controllo (la Provincia)
per ogni illecito commesso: se cioè si accerta
la mancata emissione del formulario
per un certo numero di trasporti, la sanzione
complessiva sarà pari alle somma delle singole
sanzioni applicate per ogni illecito
commesso. Considerando che essa è di
ammontare spesso molto elevato, si può incorrere
in oneri complessivamente estremamente
pesanti.
Sanzioni previste:
• in caso di effettuazione di trasporto di
rifiuti senza il formulario di identificazione,
• o nel caso in cui i dati riportati sul formulario
siano incompleti o inesatti,
è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria
da 1549,00 a 9296,00 Euro.
Nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi è
prevista, oltre alla sanzione pecuniaria, anche
la pena dell’arresto fino a 2 anni.
Se le indicazioni contenute nel formulario
sono incomplete o inesatte ma contengono
tutti gli elementi per ricostruire le informazioni
dovute per legge e nel caso di mancato
invio alle autorità competenti e di mancata
conservazione del formulario si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da
258,00 a 1549,00 Euro.